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L'amministratore di condominio

  • Ruolo, compiti, nomina e revoca: tutto quello che c’è da sapere
  • L’amministratore di condominio si occupa della gestione dello stabile e dell’esecuzione delle delibere assembleari. Le sue competenze spaziano dalla manutenzione ordinaria alle funzioni di gestione dello stabile, passando per la conservazione dei beni comuni. Le attribuzioni dell’amministratore sono sia di carattere esecutivo (come l’attuazione delle delibere) che amministrativo (ad esempio, gli adempimenti fiscali e tributari).Nella presente guida, analizziamo la figura dell’amministratore a partire dai requisiti necessari per ricoprire l’incarico, alle attribuzioni e alle conseguenti responsabilità.

    - 1. Amministratore di condominio: chi è? L’amministratore di condominio è il soggetto incaricato dalla compagine condominiale di occuparsi dell’amministrazione dello stabile, della sua gestione, del rispetto del regolamento condominiale e della tenuta della contabilità, come vedremo meglio nei paragrafi successivi. L’amministratore è legato ai condomini da un rapporto di mandato con rappresentanza. Il mandato (art. 1703 c.c.) è il contratto con cui il mandatario (l’amministratore, nel nostro caso) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante (i condomini). Pertanto, l’amministratore, in qualità di mandatario, soggiace alle regole dettate dal Codice civile in relazione a questa fattispecie contrattuale. L’art. 1129 c. 15 c.c. richiama espressamente le disposizioni sul mandato, contenute nel Libro IV (delle obbligazioni), titolo III (dei singoli contratti), capo IX (del mandato), sezione I (disposizioni generali). Le suddette regole si applicano anche agli amministratori di edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica (art. 1129 c. 16 c.c.).

    - 2. La normativa di riferimento La normativa di riferimento in relazione alla figura dell’amministratore condominiale si trova nel Codice civile. Di seguito, si citano le norme di maggior rilievo, il cui contenuto verrà approfondito nei paragrafi successivi.

    • Art. 1129 c.c.: nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore

    • Art. 1130 c.c.: attribuzioni dell’amministratore

    • Art. 1131 c.c.: rappresentanza

    • Art. 1133 c.c.: provvedimenti presi dall’amministratore

    • Art. 64 disp. att. c.c.: sulla revoca dell’amministratore

    • Art. 71 bis disp. att. c.c.: sulle condizioni per svolgere l’incarico di amministratore

    • D.M. n. 140/2014 contenente il “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali”.

    - 3. Le funzioni L’amministratore di condominio soggiace alle regole generali dettate in materia di contratto di mandato, in particolare, nello svolgimento del suo incarico, deve impiegare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c. 1 c.c.). Ciò premesso, le principali attribuzioni dell’amministratore sono contenute nell’art. 1130 c.c., anche se il regolamento condominiale può contenere ulteriori previsioni al riguardo. Tutti i provvedimenti adottati dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini (art. 1133 c. 1 c.c.). La norma individua le attività di ordinaria amministrazione in cui si sostanzia principalmente l’incarico dell’amministratore; mentre per gli atti di straordinaria amministrazione, eccezion fatta per le ipotesi di urgenza e indifferibilità, occorre un’espressa deliberazione assembleare. Di seguito una tabella riassuntiva.

    Attribuzioni dell'amministratore

    Norma di riferimento

    Eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130 bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio

    art. 1130 n. 1

    Disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini

    art. 1130 n. 2

    Riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni

    art. 1130 n. 3

    Compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio

    art. 1130 n. 4

    Eseguire gli adempimenti fiscali

    art. 1130 n. 5

    Curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio.

    art. 1130 n. 6

    Curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonchv le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro é allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate

    art. 1130 n. 7

    Conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio

    art. 1130 n. 8

    Fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso

    art. 1130 n. 9

    Redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

    art. 1130 n. 10

    Esecuzione delle delibere assembleari L’amministratore è obbligato a dare esecuzione a quanto deliberato in assemblea, ad esempio, in materia di assunzione dell’impresa di pulizie o di compimento di determinati lavori. Egli è tenuto, altresì, alla convocazione annuale dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto; la convocazione può avvenire anche in via straordinaria, ove lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell’edificio (art. 66 c. 1 disp. att. c.c.).

    Disciplina delle cose comuni L’amministratore ha il compito di verificare come vengono usati i beni e i servizi comuni, ad esempio le scale, gli androni e così via. In particolare, deve disciplinarne il godimento, in modo che sia assicurata a tutti i condomini la migliore fruibilità; deve anche occuparsi delle altre attività necessarie, come la manutenzione (art. 1130 c. 1 n. 2 c.c.). L'art. 1117 quater c.c. dispone che, in caso di attività che incidano negativamente sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini possano diffidare l'esecutore e chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione. In linea generale, con riferimento ai beni condominiali, come il cortile, il giardino, il lastrico solare ad uso non esclusivo e così via, spetta all'amministratore intervenire per ristabilire il corretto uso delle parti comuni, disciplinarne l'uso e la fruizione. In particolare, egli può rivolgere al soggetto inadempiente dei richiami, formali o informali. Ad esempio, può intimare ai genitori dei bambini che schiamazzano durante i giochi in giardino di cessare con il disturbo alla quiete del condominio. Qualora il regolamento condominiale lo preveda, può essere irrogata una sanzione al trasgressore. L'art. 70 disp. att. c.c. prevede il pagamento di una somma da 200 sino ad 800 euro in caso di recidiva ed è compito dell'assemblea condominiale decidere di adottare la sanzione.

    Atti conservativi Nell’ambito degli atti conservativi rientra la manutenzione ordinaria dei beni comuni (art. 1130 c. 1 n. 4 c.c.). Viceversa, la manutenzione straordinaria deve essere deliberata espressamente dall’assemblea. In caso di urgenza (art. 1135 c. 2 c.c.) può ordinare i lavori di manutenzione straordinaria ma deve riferirne nella prima assemblea. Si pensi all’intervento per mettere in sicurezza un cornicione pericolante.

    Anagrafe condominiale L’amministratore deve curare un registro contenente le generalità dei singoli proprietari, dei titolari di diritti reali (ad esempio, gli usufruttuari), dei titolari dei diritti personali di godimento (come i conduttori o i comodatari). Nel registro devono essere annotati: il codice fiscale, la residenza (o il domicilio), i dati castali delle rispettive unità immobiliari. Inoltre, l’amministratore deve attivarsi per acquisire i dati mancanti, ponendo le eventuali spese a carico dei responsabili dell’omessa comunicazione.

    Tenuta dei registri: verbali, nomina e revoca, contabilità Tra i compiti dell’amministratore v’è la tenuta dei registri. Vediamo di cosa si tratta. Nel registro dei verbali delle assemblee sono annotate: • le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, • le deliberazioni, • le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta, • al registro è allegato il regolamento di condominio. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico: • le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, • gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione: • i singoli movimenti in entrata ed in uscita.

    Obbligo di rendiconto L’amministratore deve redigere il rendiconto e convocare l’assemblea entro 180 giorni per l’approvazione. Il rendiconto deve essere presentato anche se l’amministratore sia stato revocato o sia dimissionario (si rinvia al paragrafo 12). L’art. 1130 bis definisce cosa s’intende per rendiconto condominiale, ossia il documento che contiene:

  • le voci di entrata e di uscita,
  • ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio,
  • ai fondi disponibili,
  • alle eventuali riserve.
  • Si compone di:
  • un registro di contabilità,
  • un riepilogo finanziario,
  • una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
  • I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

    - 4. I doveri I principali obblighi dell’amministratore sono contenuti nell’art. 1129 c.c. Di seguito una tabella riassuntiva.

    Obblighi dell'amministratore

    Norma di riferimento

    Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri dell'anagrafe condominiale, dei verbali, di nomina e revoca, della contabilità, nonchè i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata

    Art. 1129 c. 2 c.c.

    L'amministratore é tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.

    Art. 1129 c. 4 c.c.

    Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, é affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.

    Art. 1129 c. 5 c.c.

    In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, é affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.

    Art. 1129 c. 6 c.c.

    L'amministratore é obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonchè quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

    Art. 1129 c. 7 c.c.

    Alla cessazione dell'incarico l'amministratore é tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

    Art. 1129 c. 8 c.c.

    Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore é tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile é compreso, anche ai sensi dell'articolo 63 c. 1 disp. att. c.c.

    Art. 1129 c. 9 c.c.

    Art. 63 c. 1 disp. att. c.c

    L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.

    Art. 1129 c. 14 c.c.

     

    Inoltre, i doveri dell’amministratore si possono evincere, a contrario, dalla lettura delle gravi irregolarità che ne comportano la revoca (art. 1129 c. 12 c.c.). Ad esempio, la mancata apertura del conto corrente condominiale e il mancato uso costituiscono una grave irregolarità, infatti, tra gli obblighi dell’amministratore v’è quello di aprire un conto corrente condominiale (art. 1129 c. 7 c.c.). Di seguito, si analizzano alcuni dei succitati obblighi.

    Obbligo di apertura del conto corrente L’apertura del conto corrente a nome del condominio rappresenta un adempimento essenziale. L’amministratore deve farvi transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o dai terzi. Ogni condomino ha diritto di prendere visione della rendicontazione periodica. La mancata apertura del conto può comportare la revoca dell’amministratore per giusta causa (si rinvia al paragrafo 14) e costituisce una grave irregolarità (art. 1129 c. 11 e 12 c.c.). Prima della riforma del condominio, gli amministratori facevano transitare le somme direttamente sul proprio conto corrente e questo provocava una commistione delle entrate e delle uscite dei vari stabili amministrati dallo stesso amministratore.

    Obbligo di agire in giudizio per la tutela degli interessi comuni All’amministratore compete la rappresentanza dei partecipanti al condominio (art. 1133 c. 1 c.c.), in particolare egli:

  • può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi (rappresentanza processuale attiva),
  • può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio (rappresentanza processuale passiva).
  • Se la citazione o il provvedimento dell’autorità amministrativa ha un contenuto che esorbita dalle sue attribuzioni, l'amministratore è tenuto a darne notizia all'assemblea dei condomini, in difetto può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni (art. 1131 c. 4 c.c.). Riscossione forzosa delle somme dovute dai condomini morosi La legge pone a carico dell'amministratore l'obbligo di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dall'obbligato, ossia dal condominio moroso, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, salvo dispensa dell'assemblea (art. 1129 c. 9 c.c.). L'amministratore, senza bisogno di autorizzazione del consesso assembleare, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi (art. 63 disp. att. c.c.). I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini, si tratta del beneficio di preventiva escussione. Inoltre, se la mora nel pagamento dei contributi si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Per un approfondimento si rinvia alla lettura della guida sulle spese condominiali, paragrafo 11. 5. Chi può svolgere la funzione di amministratore di condominio? L’art. 71 bis delle disposizioni attuative del Codice civile indica chiaramente i requisiti necessari per svolgere la funzione di amministratore di condominio.

    Riscossione forzosa delle somme dovute dai condomini morosi La legge pone a carico dell'amministratore l'obbligo di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dall'obbligato, ossia dal condominio moroso, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, salvo dispensa dell'assemblea (art. 1129 c. 9 c.c.). L'amministratore, senza bisogno di autorizzazione del consesso assembleare, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi (art. 63 disp. att. c.c.). I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini, si tratta del beneficio di preventiva escussione. Inoltre, se la mora nel pagamento dei contributi si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Per un approfondimento si rinvia alla lettura della guida sulle spese condominiali, paragrafo 11.

    - 5. Chi può svolgere la funzione di amministratore di condominio? L’art. 71 bis delle disposizioni attuative del Codice civile indica chiaramente i requisiti necessari per svolgere la funzione di amministratore di condominio.

     

    Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro che:

    Conseguenze della mancanza del requisito

    1. hanno il godimento dei diritti civili;

    La perdita dei requisiti (a, b, c, d, e) comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

     

    1. non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
    1. non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
    1. non sono interdetti o inabilitati;
    1. il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
    1. hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

    Requisiti non necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile

    1. hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

    L’amministratore può essere:

  • una persona fisica,
  • una società di persone o di capitali (quindi, società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni).
  • Nell’ipotesi in cui si tratti di una società, i requisiti summenzionati devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi. Circa i requisiti elencati nella tabella, si precisa che:
  • a. per godimento dei diritti civili s’intende che il soggetto gode della capacità elettorale, tale capacità è attribuita a tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età. Di seguito, la definizione tratta dal sito del Ministero della Giustizia «il certificato di godimento dei diritti civili attesta che, nei cinque anni precedenti la richiesta, nei confronti del richiedente non siano stati emessi provvedimenti di interdizione, inabilitazione o fallimento, né siano in corso procedure aventi lo stesso oggetto» (requisito di cui alla lettera a);
  • b. i delitti contro la pubblica amministrazione sono, ad esempio, peculato o concussione; i delitti contro l’amministrazione della giustizia sono, ad esempio, la calunni o la falsa testimonianza; i delitti contro la fede pubblica sono, ad esempio, il falso materiale o il falso ideologico (requisito di cui alla lettera b);
  • c. le misure di prevenzione definitive (requisito di cui alla lettera c);
  • d. l’interdizione o inabilitazione sono provvedimenti pronunciati dal giudice e comportano la perdita o la limitazione della capacità di agire del soggetto, ossia della sua idoneità a compiere atti giuridici (requisito di cui alla lettera d);
  • e. l’annotazione sul libro dei protesti ossia sul registro informatico dei protesti, istituito con il D.L. 18 settembre 1995 n. 381, avviene in caso di mancati pagamenti dei titoli di credito, come assegni o cambiali. Si ricorda che il protesto è un atto pubblico redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario, con il quale si accerta, in forma solenne, che l’obbligato principale non ha pagato (protesto per mancato pagamento) o che il trattario non ha accettato la cambiale (protesto per mancata accettazione). L’ufficiale levatore trasmette l’elenco dei protesti, ogni mese, alla competente Camera di Commercio presso cui è attivato un sistema di pubblicità con la tenuta di un registro informatico dei protesti (art. 3 bis d. l. 18 settembre 1995 n. 381). La notizia di ogni protesto è ivi conservata per non più di 5 anni dalla data di registrazione; qualora il debitore protestato paghi entro 12 mesi dalla levata del protesto, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nominativo dal registro in parola ai sensi dell’art. 4 legge 12 febbraio 1955 n. 77 (requisito di cui alla lettera e).
  • Per completezza espositiva si ricorda che l’art. 71 bis c.p.c. è entrato in vigore dal 18.06.2013 a seguito della Riforma del condominio (legge 220/2012). L’ultimo comma prevede che, a chi abbia svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza del diploma di scuola secondaria e della frequentazione del corso di formazione, fatto salvo l'obbligo di formazione periodica. Oltre ai requisiti elencati nell’art. 71 bis disp. att. c.c., il regolamento condominiale può prevedere ulteriori elementi.

    - 6. Compatibilità dell’incarico di amministratore con altre professioni Come abbiamo visto, l’art. 71 bis disp. att. c.c. individua i requisiti legali per svolgere la funzione di amministratore di condominio. Solitamente, l’amministratore non svolge in via esclusiva tale attività, si pone allora il problema della compatibilità con altre professioni, vediamo quali.

  • Avvocato: la professione di avvocato è compatibile con l’esercizio dell’attività di amministratore condominiale, la suddetta compatibilità è stata affermata dal Consiglio Nazionale Forense con il parere del 20.02.2013.
  • Commercialista: la professione di commercialista è compatibile con quella di amministratore di condominio, anzi, rientra nelle attività tipiche della professione contabile (così il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, in data 20.03.2013, in risposta alla richiesta di parere espressa da un consiglio dell’ordine locale).
  • Geometra: la professione di geometra è compatibile con quella di amministratore di condominio.
  • Ragioniere: la professione di ragioniere è compatibile con quella di amministratore di condominio.
  • Agente immobiliare: l’attività di agente immobiliare è incompatibile con quella di amministratore di condominio, tale incompatibilità è stata esplicitata dal Ministero dello Sviluppo Economico con la risposta del 22.05.2019 ad un interpello proposto da un’associazione di amministratori e revisori contabili. Orbene, secondo il Ministero, il nuovo art. 5 c. 3 legge n. 39/1989 conferma l’«incompatibilità di detta attività professionale con quella di amministratore condominiale: sia ove quest’ultima venga intesa come professione intellettuale afferente al medesimo settore merceologico per cui viene esercitata la mediazione (rientrando, quindi, l’incompatibilità nell’ipotesi della sopracitata lettera c) ), sia ove venga considerato l’aspetto imprenditoriale di rappresentanza di beni afferenti al medesimo settore merceologico(rientrando, quindi, nell’ipotesi di incompatibilità della lettera a)); nonché trattandosi comunque di evidente conflitto di interesse per il mediatore immobiliare che, contemporaneamente a curare per il proprio cliente la vendita/acquisto di un immobile, lo amministra e lo gestisce per conto del condominio (lettera d))».
  • - 7. Quali competenze deve avere l’amministratore di condominio? L’amministratore di condominio può essere scelto tra i condomini, nondimeno è preferibile optare per un soggetto qualificato stante la specificità delle attività legate all’incarico. Come si sceglie l’amministratore? Esistono diverse associazioni di categoria in cui sono iscritti gli amministratori, ad esempio, sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) sono elencate numerose associazioni di amministratori condominiali. Solitamente, l’amministratore è un professionista, spesso un avvocato o un ragioniere. Dopo la riforma del condominio, all’amministratore è imposta la frequenza di un corso di formazione iniziale e periodico (vedasi paragrafo seguente), pertanto, le competenze necessarie possono essere acquisite mediante la partecipazione a tali percorsi formativi.

    - 8. Come si fa a diventare amministratore di condominio? L’amministratore di condominio viene nominato dai condomini, come vedremo nei paragrafi successivi. Non esiste un percorso scolastico ad hoc, infatti, tale incarico può essere ricoperto da diversi professionisti (come avvocati e geometri), nondimeno la legge (art. 71 bis c. 1 lett. g) disp. att. c.c.) impone all’amministrazione lo svolgimento di:

  • un corso di formazione iniziale di almeno 72 ore (art. 5 D.M. 14/2014),
  • l’attività di formazione continua di almeno 15 ore (art. 5 D.M. 14/2014).
  • In buona sostanza, occorre frequentare corsi svolti da professionisti in materia fiscale e condominiale, alla conclusione dei quali si sostiene un esame e viene rilasciato un attestato. Si rinvia alla lettura del D.M. 140/2014 contenente il “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali”.

    - 9. Quando è obbligatorio l’amministratore di condominio? La legge stabilisce che un condominio necessita obbligatoriamente di un amministratore quando vi siano più di otto condomini, intesi come titolari del diritto di proprietà. In tal caso, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario (art. 1129 c. 1 c.c.). Il condominio esiste anche se vi sono solo due proprietari (cosiddetto “condominio minimo”). In tal caso, la nomina di un amministratore non è obbligatoria. Lo stesso dicasi in uno stabile con 10 appartamenti che appartengono a due soli proprietari. Viceversa, nel caso in cui gli originari proprietari alienino tutte e dieci le unità immobiliari, occorrerà provvedere a nominare un amministratore. La nomina dell’amministratore può essere:

  • volontaria, quando i condomini sono concordi a scegliere un soggetto a cui conferire l’incarico,
  • giudiziale, su ricorso di uno dei condomini in caso di disaccordo (art. 1129 c. 1 c.c.).
  • Concludendo, la nomina dell’amministratore è:
  • obbligatoria, in caso di 9 o più condomini,
  • facoltativa, in presenza di 8 o meno condomini.
  • La mancata nomina dell’amministratore, nel caso in cui sia obbligatoria, non è sanzionata.

    - 10. Amministratore di condominio: come effettuare la nomina? L’amministratore di condominio è nominato dai condomini, pertanto, ai fini della nomina, è necessaria la convocazione dell’assemblea (art. 1129 c. 1 c.c.). Una volta nominato, l’amministratore rappresenta tutti i condomini, anche i dissenzienti nella “sua” votazione. La delibera viene adottata con il voto favorevole della metà del valore dell’edificio (500/1000) e della maggioranza degli intervenuti (art. 1136 c. 2 e 4 c.c.). Riassumendo: a. per prima cosa occorre la convocazione dell’assemblea, b. successivamente, si passa alla votazione. Analizziamo questi due passaggi nei paragrafi seguenti. Convocazione dell’assemblea In linea generale, la convocazione dell’assemblea:

  • può avvenire ad opera dell’amministratore uscente,
  • in difetto, può essere richiesta da due o più condomini che rappresentino almeno 1/6 del valore dell’edificio (166,66 millesimi). Decorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione (art. 66 c. 1 disp. att. c.c.).
  • L’assemblea per la nomina dell’amministratore può essere ordinaria o straordinaria a seconda dei casi:
  • è ordinaria, nel caso di mancato rinnovo dell’amministratore al termine del mandato di un anno;
  • è straordinaria, nell’ipotesi di revoca dell’amministratore durante il corso del suo mandato a cui consegue la nomina di un altro.
  • Si ricorda che, in mancanza dell’amministratore, ciascun condomino può convocare sia l’assemblea ordinaria che straordinaria (art. 66 c. 2 c.c.). Maggioranza per la nomina assembleare dell’amministratore Per le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore la legge richiede (art. 1136 c. 4 c.c. che rinvia al comma 2):
  • la maggioranza di 500 millesimi,
  • la maggioranza degli intervenuti,
  • sia in prima che in seconda convocazione.
  • Le maggioranze di cui sopra valgono per:
  • la nomina,
  • la revoca,
  • la conferma dell’amministratore.
  • La norma sul quorum, ossia l’art. 1136 c.c. rubricato “costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni”, è inderogabile anche da parte del regolamento condominiale; dispone in tal modo l’art. 1138 c. 4 c.c.; la suddetta norma, prima facie, potrebbe parere in contrasto con il disposto dell’art. 1129 c. 11, in materia di revoca, ove si menzionano le «modalità previste dal regolamento di condominio». Ebbene, così non è, poiché il regolamento, in nessun caso, può derogare alle maggioranze legali, ma può prevedere un procedimento diverso da quello ordinario, ad esempio, in materia di convocazione dell’assemblea. Per completezza espositiva, si segnala che l’art. 67 c. 3 disp. att. c.c. disciplina la nomina dell’amministratore nei supercondomini con più di 60 condomini. La nomina del Tribunale in caso di mancata nomina in assemblea Come abbiamo visto, se i condomini sono più di otto e l’assemblea non provvede alla nomina dell’amministratore, su ricorso di uno di essi, può intervenire l’autorità giudiziaria (art. 1129 c. 1 c.c.). I passi da compiere sono i seguenti:
  • presentare il ricorso al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il condominio;
  • spiegare le ragioni della mancata nomina dell’amministratore;
  • il Tribunale emette un decreto di nomina;
  • avverso tale decreto è ammessa l’impugnazione entro dieci giorni.
  • Accettazione della nomina Una volta nominato, l’amministratore deve comunicare l’accettazione della nomina (di solito, avviene direttamente durante l’assemblea) e, contestualmente, indicare i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri (anagrafe condominiale, verbali, nomina e revoca, contabilità) nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta, può prenderne gratuitamente visione (art. 1129 c. 2 c.c.). Dopo l’accettazione della nomina, l’amministratore:
  • comunica i propri dati,
  • indica dove intende conservare i vari registri,
  • affigge una targhetta sul luogo di accesso al condominio (solitamente sul portone o accanto al numero civico) sulla quale sono indicate le sue generalità (art. 1129 c. 5 c.c.).
  • - 11. L’amministratore di fatto e la nomina tacita È possibile la nomina tacita dell’amministratore? Ci si domanda se sia possibile una nomina al di fuori di quella assembleare e giudiziale. Ebbene, si segnala che un orientamento giurisprudenziale ammette la nomina dell’amministratore anche per facta concludentia. In buona sostanza, la nomina avviene in virtù del comportamento tenuto dai condomini che hanno scelto l'amministratore e lo hanno considerato tale a tutti gli effetti, come se fosse investito ufficialmente dei poteri di gestione e di rappresentanza del condominio (Cass. 1791/1993; Cass. 705/1994; Cass. 3296/1996). Si può «convenire in astratto sulla possibilità di conferire l'incarico di amministratore di condominio senza l'utilizzo della forma scritta» (Cass. 3459/2015). Nella (remota) ipotesi in cui si ritenga legittima la nomina tacita, occorre precisare che il rapporto tra amministratore e condomini non rientra nel mandato con rappresentanza (art. 1704 c.c.) ma nella gestione di affari altrui (art. 2028 c.c.)..

    - 12. Durata dell’incarico di amministratore L’amministratore dura in carica un anno e s’intende rinnovato per eguale durata (art. 1129 c. 10 c.c.). L’amministratore “cessato” deve continuare ad esercitare le proprie funzioni sino a che non sia sostituito, trattasi della cosiddetta prorogatio. Tale principio si applica sia in caso di revoca che di dimissioni dell’amministratore. Inoltre, l’amministratore cessato dall’incarico deve eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi (art. 1129 c. 8 c.c.).

    - 13. Come si può sfiduciare l’amministratore di condominio? Come abbiamo visto, l’amministratore è legato da un rapporto di mandato ai condomini. Si tratta di un rapporto di carattere fiduciario, pertanto, quando questo viene meno, è possibile chiedere la revoca dall’incarico del professionista. Si ricorda che la perdita dei requisiti necessari a svolgere la funzione di amministratore di cui alle lettere a, b, c, d, e, dell’art. 71 bis disp. att. c.c. comporta la cessazione dalla carica di amministratore (si rinvia al paragrafo 5). Inoltre, l’amministratore può decidere di rinunciare all’incarico in qualsiasi momento, pertanto, è tenuto a presentare le proprie dimissioni e a convocare un’assemblea per la nomina del suo successore. Analizziamo tutte le possibilità nei paragrafi che seguono.

    - 14. Revoca dell’amministratore di condominio L’amministratore di condominio può essere revocato nei seguenti casi:

  • scadenza dell’incarico, decorso un anno dalla nomina;
  • revoca assembleare durante l’incarico, per giusta causa o senza giusta causa,
  • revoca da parte dell’autorità giudiziaria, per giusta causa.
  • In merito alle maggioranze richieste, come abbiamo detto in precedenza, sono le stesse per la nomina, ossia ½ del valore e ½ degli intervenuti (art. 1136 c. 4 c.c. che richiama il comma 2). Scadenza dell’incarico La durata in carica dell’amministratore è pari ad un anno, il suo incarico s’intende rinnovato per eguale durata, fatta salva la possibilità di revoca da parte dell’assemblea (art. 1129 c. 10 c.c.). La delibera viene adottata con il voto favorevole della metà del valore dell’edificio (500/1000) e della maggioranza degli intervenuti (art. 1136 c. 2 e 4 c.c.). Revoca assembleare durante l’incarico, per giusta causa o senza giusta causa La revoca dell’amministratore può essere deliberata, in ogni tempo, dall’assemblea (art. 1129 c. 11 c.c.). Ciò significa che, per deliberare la revoca, non serve attendere la fine del mandato, ma è possibile agire anche durante l’espletamento dell’incarico. Le maggioranze sono le medesime richieste per la nomina (art. 1136 c. 2 e 4 c.c.). La revoca può avvenire con giusta causa o senza:
  • per giusta causa, quando i condomini chiedono la convocazione dell’assemblea per revocare l’amministratore che, ad esempio, non abbia aperto un conto corrente condominiale o abbia commesso gravi irregolarità fiscali (art. 1129 c. 11 e 12 c.c.);
  • senza giusta causa, ossia senza motivi particolari, in quanto il rapporto tra amministratore e condomini rientra nel contratto di mandato che si fonda sul vincolo fiduciario; pertanto, il suo venire meno, legittima la revoca. In tal caso, all’amministratore spetta il compenso stabilito sino alla scadenza del mandato (così R. CUSANO, Il nuovo condominio, Napoli, Ed. Simone, 2015, 268).
  • Revoca da parte dell’autorità giudiziaria, per giusta causa Uno o più condomini possono rivolgersi al Tribunale e chiedere la revoca per giusta causa, se l’amministratore:
  • non dà notizia all’assemblea della ricevuta notifica di un atto di citazione o di un provvedimento amministrativo che esorbitino dalle sue attribuzioni (art. 1131 c. 4 c.c.),
  • non rende il conto della gestione,
  • in caso di gravi irregolarità elencate, a titolo esemplificativo, nell’art. 1129 c. 12 c.c. (vedasi il paragrafo seguente).
  • In tali circostanze, il Tribunale (art. 64 disp. att. c.c.):
  • dispone all’audizione dell’amministratore in contraddittorio con i ricorrenti,
  • emette un decreto motivato, di accoglimento o di rigetto, reclamabile entro dieci giorni.
  • Una volta revocato, l’amministratore non può essere nuovamente nominato dall’assemblea (art. 1129 c. 13 c.c.). Gravi irregolarità dell’amministratore Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità che legittimano la revoca per giusta causa dell’amministratore (art. 1129 c. 12 c.c.): 1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente (art. 1129 c. 7 c.c.); 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini; 5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva; 7) l'inottemperanza agli obblighi di tenere i registri obbligatori e di fornire al condomino che ne faccia richiesta l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti (art. 1130, numeri 6), 7) e 9); 8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati identificativi della persona dell’amministratore e la sede dei locali ove sono conservati i registri condominiali (art. 1129 c. 2 c.c.). Tale elencazione è meramente esemplificativa e non tassativa.

    - 15. Quanto è il compenso di un amministratore di condominio? Il compenso dell’amministratore di condominio viene deliberato al momento della nomina, infatti, «l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta» (art. 1129 c. 14 c.c.). Pertanto, è nulla la delibera di nomina dell’amministratore che non menzioni il suo compenso. Non esistono dei minimi tariffari, pertanto, la valutazione sulla congruità del corrispettivo richiesto è rimessa all’assemblea. L’amministratore deve presentare il compenso come cifra omnicomprensiva di tutte le attività svolte. Nella prassi, gli amministratori presentano all’assemblea un preventivo del corrispettivo richiesto. Oltre al compenso annuale, può essere previsto un rimborso spese, ad esempio, per le raccomandate con cui si convoca l’assemblea e altro materiale di cancelleria. Infine, nel caso in cui nel palazzo siano svolti lavori straordinari, l’amministratore può chiedere un compenso aggiuntivo, ma solo qualora tale eventualità sia stata prevista nel preventivo presentato in sede di nomina. Da un punto di vista pratico, il compenso dell’amministratore varia dalle dimensioni del palazzo, dalla presenza del servizio di portineria o del giardino e dal numero di condomini; pertanto, non è possibile fornire un’indicazione di massima su quale sia il compenso annuale. Riassumendo, il compenso dell’amministratore è così composto:

  • una quota fissa, ossia il compenso omnicomprensivo,
  • una quota ulteriore nel caso in cui debba seguire l’esecuzione di lavori straordinari,
  • il rimborso spese (per le raccomandate, la cancelleria et cetera)
  • - 16. Le responsabilità dell’amministratore di condominio La responsabilità dell’amministratore può essere civile e penale (per la responsabilità penale, vedasi paragrafo 18, lett. c). L’amministratore risponde per responsabilità contrattuale verso i condomini in forza del rapporto di mandato. In buona sostanza, è responsabile in caso di inadempimento degli obblighi gravanti su di lui, si pensi alla tenuta della contabilità, ai rapporti con i fornitori, alla vigilanza e custodia dei beni comuni e via discorrendo. Ad esempio, l’amministratore che non agisca esecutivamente contro i morosi, come disposto dall’art. 1129 c. 9 c.c., è responsabile nei confronti del condominio per l’inadempimento dei doveri derivanti dal suo incarico. La responsabilità scatta sia in caso di una condotta attiva connotata da colpa che di una mera omissione, se da essa è scaturito un pregiudizio economico. Il termine prescrizionale entro cui esercitare l’azione di responsabilità contro l’amministratore è decennale, visto che si rientra nella responsabilità per inadempimento. Proprio in ragione della possibile responsabilità a cui va incontro l’amministratore, gli è fatto obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa, che copra la responsabilità civile per eventuali danni derivanti dell’espletamento dell’incarico, tanto che l’assemblea può subordinare la nomina alla sottoscrizione di un’assicurazione (art. 1129 c. 3 c.c.). In caso di danni ai terzi, rispondono tutti i condomini che, eventualmente, avranno azione di rivalsa verso l’amministratore, in virtù del rapporto contrattuale, qualora il danno sia dipeso da un suo inadempimento. Infatti, l’amministratore di condominio ha il compito di provvedere alla gestione delle cose comuni, ma anche alla loro custodia, egli, quindi, è gravato da un obbligo di vigilare affinché non rechino danni ai terzi o ai condomini (Cass. 25251/2008).

    - 17. Albo amministratori di condominio Attualmente, non esiste ancora un Albo degli amministratori di condominio, in quanto quella di amministratore non è una professione ordinistica (come l’avvocato, ad esempio). Da tempo si parla della possibilità di istituire un albo, ma tale intenzione non si è ancora concretizzata. L’attività di amministratore può farsi rientrare tra le professioni non organizzate (legge 4/2013). La legge rinvia al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il compito di elencare le associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi. Come abbiamo già detto, sul sito del Ministero sono indicate le associazioni di riferimento degli amministratori di condominio. Casistica Di seguito, si fornisce risposta ad alcuni dei quesiti più comuni. A. L’amministratore condominiale può andare in ferie? Come abbiamo visto, l’amministratore è un libero professionista, pertanto, è libero di andare in vacanza, ad esempio, nel periodo festivo. Egli, in quanto mandatario della compagine condominiale, è gravato dall’obbligo giuridico di comportarsi con diligenza. Pertanto, qualora decida di assentarsi, è tenuto a fornire un recapito proprio o di un eventuale sostituto a cui i condomini possano rivolgersi in caso di bisogno. B. L’amministratore può nominare un sostituto? L’art. 1129 c. 6 c.c. ammette la possibilità per l’amministratore di nominare un vicario, la norma dispone che:

  • «in mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore».
  • Come abbiamo detto più volte, l’amministratore è un mandatario, pertanto, trovano applicazione le norme del relativo contratto. L’art. 1717 c.c. consente la nomina di un sostituto, poiché al mandatario non è vietato avvalersi di un vicario. La disposizione individua due fattispecie: la nomina del sostituto autorizzata e non autorizzata dal mandante (ossia dai condomini), con diverse conseguenze. L’amministratore che abbia nominato un vicario: 1. non risponde dell’operato del sostituto, se autorizzato alla sostituzione da parte del Condominio; 2. risponde dell’operato del sostituto, anche se autorizzato, solo se è in colpa nella scelta (culpa in eligendo); 3. risponde dell’operato del sostituto, se non autorizzato alla sostituzione da parte del Condominio ovvero in caso di sostituzione non necessaria. La nomina del sostituto deve rispondere ad un impedimento temporaneo dell’amministratore, ad esempio, per l’assenza durante le vacanze estive o per un problema personale (si pensi ad un ricovero ospedaliero). C. L’amministratore condominiale risponde penalmente? L'amministratore di condominio riveste una posizione di garanzia (art. 40 c. 2 c.p.), in quanto grava su di lui l'obbligo di vigilare sulle parti comuni e di adottare tutte le misure idonee a prevenire pericoli per la incolumità pubblica derivanti dai beni condominiali. Pertanto, l'amministratore deve attivarsi al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo, per non risponderne penalmente. Da quanto detto deriva che l’amministratore possa commettere reati commissivi e omissivi; in relazione a questi ultimi, si ricorda che, nel nostro ordinamento, non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di evitare equivale a cagionarlo (art. 40 c. 2 c.p.). Come abbiamo detto, l'amministratore di condominio riveste una posizione di garanzia, quindi, deve rispettare tutte le norme previste in materia di sicurezza, poiché se dalla loro omissione deriva un danno, come lesioni o morte, egli è chiamato a risponderne penalmente. Facciamo qualche esempio. Nel caso di cornicioni pericolanti, è obbligo dell’amministratore imporre il divieto di accesso o transito nelle zone rischiose, poiché se un condomino o un terzo dovesse essere colpito, si configurerebbe l’ipotesi di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o, nelle fattispecie più gravi, di omicidio colposo (art. 589 c.p.).
  • «Per rispondere del mancato impedimento di un evento è necessario, cioè, in forza di tale norma, l'esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo: detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto, e quindi anche dal diritto privato, e specificamente da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata com'e nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l'amministratore, (così questa sez. 4, n. 39959 del 23.9.2009, Gilardi, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto configurabile a carico dell'amministratore di condominio di un obbligo di garanzia in relazione alla conservazione delle parti comuni, in una fattispecie di incendio riconducibile ad un difetto di installazione di una canna fumaria di proprietà di un terzo estraneo al condominio che attraversava parti comuni dell'edificio)» (Cass. Pen. 46385/2015).
  • La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l’amministratore di condominio ricopra una posizione di garanzia da cui «consegue la responsabilità per omessa rimozione del pericolo cui si espone l'incolumità di pubblica di chiunque acceda in quei luoghi, e per l'eventuale evento dannoso che è derivato causalmente dalla situazione di pericolo proveniente dalla scarsa o cattiva manutenzione dell'immobile».