La tua soluzione di fiducia per la gestione del condominio
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'amministratore di condominioL’amministratore di condominio si occupa della gestione dello stabile e dell’esecuzione delle delibere assembleari. Le sue competenze spaziano dalla manutenzione ordinaria alle funzioni di gestione dello stabile, passando per la conservazione dei beni comuni. Le attribuzioni dell’amministratore sono sia di carattere esecutivo (come l’attuazione delle delibere) che amministrativo (ad esempio, gli adempimenti fiscali e tributari).Nella presente guida, analizziamo la figura dell’amministratore a partire dai requisiti necessari per ricoprire l’incarico, alle attribuzioni e alle conseguenti responsabilità. - 1. Amministratore di condominio: chi è? L’amministratore di condominio è il soggetto incaricato dalla compagine condominiale di occuparsi dell’amministrazione dello stabile, della sua gestione, del rispetto del regolamento condominiale e della tenuta della contabilità, come vedremo meglio nei paragrafi successivi. L’amministratore è legato ai condomini da un rapporto di mandato con rappresentanza. Il mandato (art. 1703 c.c.) è il contratto con cui il mandatario (l’amministratore, nel nostro caso) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante (i condomini). Pertanto, l’amministratore, in qualità di mandatario, soggiace alle regole dettate dal Codice civile in relazione a questa fattispecie contrattuale. L’art. 1129 c. 15 c.c. richiama espressamente le disposizioni sul mandato, contenute nel Libro IV (delle obbligazioni), titolo III (dei singoli contratti), capo IX (del mandato), sezione I (disposizioni generali). Le suddette regole si applicano anche agli amministratori di edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica (art. 1129 c. 16 c.c.). - 2. La normativa di riferimento
La normativa di riferimento in relazione alla figura dell’amministratore condominiale si trova nel Codice civile. Di seguito, si citano le norme di maggior rilievo, il cui contenuto verrà approfondito nei paragrafi successivi.
• Art. 1129 c.c.: nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore
• Art. 1130 c.c.: attribuzioni dell’amministratore • Art. 1131 c.c.: rappresentanza • Art. 1133 c.c.: provvedimenti presi dall’amministratore • Art. 64 disp. att. c.c.: sulla revoca dell’amministratore • Art. 71 bis disp. att. c.c.: sulle condizioni per svolgere l’incarico di amministratore • D.M. n. 140/2014 contenente il “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali”. - 3. Le funzioni
L’amministratore di condominio soggiace alle regole generali dettate in materia di contratto di mandato, in particolare, nello svolgimento del suo incarico, deve impiegare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c. 1 c.c.).
Ciò premesso, le principali attribuzioni dell’amministratore sono contenute nell’art. 1130 c.c., anche se il regolamento condominiale può contenere ulteriori previsioni al riguardo.
Tutti i provvedimenti adottati dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini (art. 1133 c. 1 c.c.).
La norma individua le attività di ordinaria amministrazione in cui si sostanzia principalmente l’incarico dell’amministratore; mentre per gli atti di straordinaria amministrazione, eccezion fatta per le ipotesi di urgenza e indifferibilità, occorre un’espressa deliberazione assembleare.
Di seguito una tabella riassuntiva.
Attribuzioni dell'amministratore
Norma di riferimento
Eseguire le deliberazioni
dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del
rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130 bis e curare l'osservanza
del regolamento di condominio
art. 1130 n. 1
Disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei
servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il
miglior godimento a ciascuno dei condomini
art. 1130 n. 2
Riscuotere i contributi ed
erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle
parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni
art. 1130 n. 3
Compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni
dell'edificio
art. 1130 n. 4
Eseguire gli adempimenti fiscali
art. 1130 n. 5
Curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente
le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti
reali e di diritti personali di godimento, comprensive del
codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali
di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle
condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio.
art. 1130 n. 6
Curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee,
del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del
registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle
assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate
costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonchv le brevi
dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta;
allo stesso registro é allegato il regolamento di condominio,
ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore
sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e
della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché
gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale.
Nel registro di contabilità sono annotati in ordine
cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i
singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può
tenersi anche con modalità informatizzate
art. 1130 n. 7
Conservare tutta la documentazione inerente alla propria
gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo
stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio
art. 1130 n. 8
Fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione
relativa allo stato dei pagamenti degli oneri
condominiali e delle eventuali liti in corso
art. 1130 n. 9
Redigere il rendiconto condominiale annuale della
gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione
entro centottanta giorni.
art. 1130 n. 10 Esecuzione delle delibere assembleari
L’amministratore è obbligato a dare esecuzione a quanto deliberato in assemblea, ad esempio, in materia di assunzione dell’impresa di pulizie o di compimento di determinati lavori. Egli è tenuto, altresì, alla convocazione annuale dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto; la convocazione può avvenire anche in via straordinaria, ove lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell’edificio (art. 66 c. 1 disp. att. c.c.).
Disciplina delle cose comuni
L’amministratore ha il compito di verificare come vengono usati i beni e i servizi comuni, ad esempio le scale, gli androni e così via. In particolare, deve disciplinarne il godimento, in modo che sia assicurata a tutti i condomini la migliore fruibilità; deve anche occuparsi delle altre attività necessarie, come la manutenzione (art. 1130 c. 1 n. 2 c.c.).
L'art. 1117 quater c.c. dispone che, in caso di attività che incidano negativamente sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini possano diffidare l'esecutore e chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione. In linea generale, con riferimento ai beni condominiali, come il cortile, il giardino, il lastrico solare ad uso non esclusivo e così via, spetta all'amministratore intervenire per ristabilire il corretto uso delle parti comuni, disciplinarne l'uso e la fruizione. In particolare, egli può rivolgere al soggetto inadempiente dei richiami, formali o informali. Ad esempio, può intimare ai genitori dei bambini che schiamazzano durante i giochi in giardino di cessare con il disturbo alla quiete del condominio. Qualora il regolamento condominiale lo preveda, può essere irrogata una sanzione al trasgressore. L'art. 70 disp. att. c.c. prevede il pagamento di una somma da 200 sino ad 800 euro in caso di recidiva ed è compito dell'assemblea condominiale decidere di adottare la sanzione.
Atti conservativi
Nell’ambito degli atti conservativi rientra la manutenzione ordinaria dei beni comuni (art. 1130 c. 1 n. 4 c.c.). Viceversa, la manutenzione straordinaria deve essere deliberata espressamente dall’assemblea. In caso di urgenza (art. 1135 c. 2 c.c.) può ordinare i lavori di manutenzione straordinaria ma deve riferirne nella prima assemblea. Si pensi all’intervento per mettere in sicurezza un cornicione pericolante.
Anagrafe condominiale
L’amministratore deve curare un registro contenente le generalità dei singoli proprietari, dei titolari di diritti reali (ad esempio, gli usufruttuari), dei titolari dei diritti personali di godimento (come i conduttori o i comodatari). Nel registro devono essere annotati: il codice fiscale, la residenza (o il domicilio), i dati castali delle rispettive unità immobiliari. Inoltre, l’amministratore deve attivarsi per acquisire i dati mancanti, ponendo le eventuali spese a carico dei responsabili dell’omessa comunicazione.
Tenuta dei registri: verbali, nomina e revoca, contabilità
Tra i compiti dell’amministratore v’è la tenuta dei registri. Vediamo di cosa si tratta.
Nel registro dei verbali delle assemblee sono annotate:
• le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea,
• le deliberazioni,
• le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta,
• al registro è allegato il regolamento di condominio.
Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico:
• le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio,
• gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale.
Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione:
• i singoli movimenti in entrata ed in uscita.
Obbligo di rendiconto
L’amministratore deve redigere il rendiconto e convocare l’assemblea entro 180 giorni per l’approvazione. Il rendiconto deve essere presentato anche se l’amministratore sia stato revocato o sia dimissionario (si rinvia al paragrafo 12). L’art. 1130 bis definisce cosa s’intende per rendiconto condominiale, ossia il documento che contiene:
- 4. I doveri
I principali obblighi dell’amministratore sono contenuti nell’art. 1129 c.c.
Di seguito una tabella riassuntiva.
Obblighi dell'amministratore Norma di riferimento Contestualmente
all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico,
l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e
professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche
la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i
registri dell'anagrafe condominiale, dei verbali, di nomina e
revoca, della contabilità, nonchè i giorni e le ore in cui ogni
interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne
gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia
da lui firmata Art. 1129 c. 2 c.c. L'amministratore é
tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel
periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari.
Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa
deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei
lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza
di responsabilità civile professionale generale per l'intera
attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una
dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le
condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico
condominio. Art. 1129 c. 4 c.c. Sul luogo di accesso
al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi,
é affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei
recapiti, anche telefonici, dell'amministratore. Art. 1129 c. 5 c.c. In mancanza
dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior
uso comune, accessibile anche ai terzi, é affissa l'indicazione
delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona
che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore. Art. 1129 c. 6 c.c. L'amministratore é
obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai
condomini o da terzi, nonchè quelle a qualsiasi titolo erogate per
conto del condominio, su uno specifico conto corrente,
postale o bancario, intestato al condominio; ciascun
condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di
prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della
rendicontazione periodica. Art. 1129 c. 7 c.c. Alla cessazione
dell'incarico l'amministratore é tenuto alla consegna di tutta la
documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai
singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di
evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori
compensi. Art. 1129 c. 8 c.c. Salvo che sia stato
espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore é tenuto
ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli
obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il
credito esigibile é compreso, anche ai sensi dell'articolo 63 c. 1
disp. att. c.c. Art. 1129 c. 9 c.c. Art. 63 c. 1 disp.
att. c.c L'amministratore,
all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve
specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo
dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta. Art. 1129 c. 14 c.c. Inoltre, i doveri dell’amministratore si possono evincere, a contrario, dalla lettura delle gravi irregolarità che ne comportano la revoca (art. 1129 c. 12 c.c.).
Ad esempio, la mancata apertura del conto corrente condominiale e il mancato uso costituiscono una grave irregolarità, infatti, tra gli obblighi dell’amministratore v’è quello di aprire un conto corrente condominiale (art. 1129 c. 7 c.c.).
Di seguito, si analizzano alcuni dei succitati obblighi.
Obbligo di apertura del conto corrente
L’apertura del conto corrente a nome del condominio rappresenta un adempimento essenziale. L’amministratore deve farvi transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o dai terzi. Ogni condomino ha diritto di prendere visione della rendicontazione periodica.
La mancata apertura del conto può comportare la revoca dell’amministratore per giusta causa (si rinvia al paragrafo 14) e costituisce una grave irregolarità (art. 1129 c. 11 e 12 c.c.).
Prima della riforma del condominio, gli amministratori facevano transitare le somme direttamente sul proprio conto corrente e questo provocava una commistione delle entrate e delle uscite dei vari stabili amministrati dallo stesso amministratore.
Obbligo di agire in giudizio per la tutela degli interessi comuni
All’amministratore compete la rappresentanza dei partecipanti al condominio (art. 1133 c. 1 c.c.), in particolare egli:
Riscossione forzosa delle somme dovute dai condomini morosi
La legge pone a carico dell'amministratore l'obbligo di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dall'obbligato, ossia dal condominio moroso, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, salvo dispensa dell'assemblea (art. 1129 c. 9 c.c.). L'amministratore, senza bisogno di autorizzazione del consesso assembleare, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi (art. 63 disp. att. c.c.). I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini, si tratta del beneficio di preventiva escussione. Inoltre, se la mora nel pagamento dei contributi si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Per un approfondimento si rinvia alla lettura della guida sulle spese condominiali, paragrafo 11.
- 5. Chi può svolgere la funzione di amministratore di condominio?
L’art. 71 bis delle disposizioni attuative del Codice civile indica chiaramente i requisiti necessari per svolgere la funzione di amministratore di condominio. Possono
svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro che:
Conseguenze della mancanza del requisito La perdita dei
requisiti (a, b, c, d, e) comporta la cessazione
dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può
convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo
amministratore. Requisiti non
necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i
condomini dello stabile L’amministratore può essere:
- 6. Compatibilità dell’incarico di amministratore con altre professioni
Come abbiamo visto, l’art. 71 bis disp. att. c.c. individua i requisiti legali per svolgere la funzione di amministratore di condominio. Solitamente, l’amministratore non svolge in via esclusiva tale attività, si pone allora il problema della compatibilità con altre professioni, vediamo quali.
- 7. Quali competenze deve avere l’amministratore di condominio?
L’amministratore di condominio può essere scelto tra i condomini, nondimeno è preferibile optare per un soggetto qualificato stante la specificità delle attività legate all’incarico.
Come si sceglie l’amministratore?
Esistono diverse associazioni di categoria in cui sono iscritti gli amministratori, ad esempio, sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) sono elencate numerose associazioni di amministratori condominiali.
Solitamente, l’amministratore è un professionista, spesso un avvocato o un ragioniere.
Dopo la riforma del condominio, all’amministratore è imposta la frequenza di un corso di formazione iniziale e periodico (vedasi paragrafo seguente), pertanto, le competenze necessarie possono essere acquisite mediante la partecipazione a tali percorsi formativi.
- 8. Come si fa a diventare amministratore di condominio?
L’amministratore di condominio viene nominato dai condomini, come vedremo nei paragrafi successivi.
Non esiste un percorso scolastico ad hoc, infatti, tale incarico può essere ricoperto da diversi professionisti (come avvocati e geometri), nondimeno la legge (art. 71 bis c. 1 lett. g) disp. att. c.c.) impone all’amministrazione lo svolgimento di:
- 9. Quando è obbligatorio l’amministratore di condominio?
La legge stabilisce che un condominio necessita obbligatoriamente di un amministratore quando vi siano più di otto condomini, intesi come titolari del diritto di proprietà. In tal caso, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario (art. 1129 c. 1 c.c.).
Il condominio esiste anche se vi sono solo due proprietari (cosiddetto “condominio minimo”). In tal caso, la nomina di un amministratore non è obbligatoria. Lo stesso dicasi in uno stabile con 10 appartamenti che appartengono a due soli proprietari. Viceversa, nel caso in cui gli originari proprietari alienino tutte e dieci le unità immobiliari, occorrerà provvedere a nominare un amministratore.
La nomina dell’amministratore può essere:
- 10. Amministratore di condominio: come effettuare la nomina?
L’amministratore di condominio è nominato dai condomini, pertanto, ai fini della nomina, è necessaria la convocazione dell’assemblea (art. 1129 c. 1 c.c.). Una volta nominato, l’amministratore rappresenta tutti i condomini, anche i dissenzienti nella “sua” votazione. La delibera viene adottata con il voto favorevole della metà del valore dell’edificio (500/1000) e della maggioranza degli intervenuti (art. 1136 c. 2 e 4 c.c.).
Riassumendo:
a. per prima cosa occorre la convocazione dell’assemblea,
b. successivamente, si passa alla votazione.
Analizziamo questi due passaggi nei paragrafi seguenti.
Convocazione dell’assemblea
In linea generale, la convocazione dell’assemblea:
- 11. L’amministratore di fatto e la nomina tacita
È possibile la nomina tacita dell’amministratore?
Ci si domanda se sia possibile una nomina al di fuori di quella assembleare e giudiziale. Ebbene, si segnala che un orientamento giurisprudenziale ammette la nomina dell’amministratore anche per facta concludentia. In buona sostanza, la nomina avviene in virtù del comportamento tenuto dai condomini che hanno scelto l'amministratore e lo hanno considerato tale a tutti gli effetti, come se fosse investito ufficialmente dei poteri di gestione e di rappresentanza del condominio (Cass. 1791/1993; Cass. 705/1994; Cass. 3296/1996). Si può «convenire in astratto sulla possibilità di conferire l'incarico di amministratore di condominio senza l'utilizzo della forma scritta» (Cass. 3459/2015). Nella (remota) ipotesi in cui si ritenga legittima la nomina tacita, occorre precisare che il rapporto tra amministratore e condomini non rientra nel mandato con rappresentanza (art. 1704 c.c.) ma nella gestione di affari altrui (art. 2028 c.c.)..
- 12. Durata dell’incarico di amministratore
L’amministratore dura in carica un anno e s’intende rinnovato per eguale durata (art. 1129 c. 10 c.c.).
L’amministratore “cessato” deve continuare ad esercitare le proprie funzioni sino a che non sia sostituito, trattasi della cosiddetta prorogatio. Tale principio si applica sia in caso di revoca che di dimissioni dell’amministratore. Inoltre, l’amministratore cessato dall’incarico deve eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi (art. 1129 c. 8 c.c.).
- 13. Come si può sfiduciare l’amministratore di condominio?
Come abbiamo visto, l’amministratore è legato da un rapporto di mandato ai condomini. Si tratta di un rapporto di carattere fiduciario, pertanto, quando questo viene meno, è possibile chiedere la revoca dall’incarico del professionista.
Si ricorda che la perdita dei requisiti necessari a svolgere la funzione di amministratore di cui alle lettere a, b, c, d, e, dell’art. 71 bis disp. att. c.c. comporta la cessazione dalla carica di amministratore (si rinvia al paragrafo 5).
Inoltre, l’amministratore può decidere di rinunciare all’incarico in qualsiasi momento, pertanto, è tenuto a presentare le proprie dimissioni e a convocare un’assemblea per la nomina del suo successore.
Analizziamo tutte le possibilità nei paragrafi che seguono.
- 14. Revoca dell’amministratore di condominio
L’amministratore di condominio può essere revocato nei seguenti casi:
- 15. Quanto è il compenso di un amministratore di condominio?
Il compenso dell’amministratore di condominio viene deliberato al momento della nomina, infatti, «l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta» (art. 1129 c. 14 c.c.).
Pertanto, è nulla la delibera di nomina dell’amministratore che non menzioni il suo compenso.
Non esistono dei minimi tariffari, pertanto, la valutazione sulla congruità del corrispettivo richiesto è rimessa all’assemblea. L’amministratore deve presentare il compenso come cifra omnicomprensiva di tutte le attività svolte.
Nella prassi, gli amministratori presentano all’assemblea un preventivo del corrispettivo richiesto.
Oltre al compenso annuale, può essere previsto un rimborso spese, ad esempio, per le raccomandate con cui si convoca l’assemblea e altro materiale di cancelleria.
Infine, nel caso in cui nel palazzo siano svolti lavori straordinari, l’amministratore può chiedere un compenso aggiuntivo, ma solo qualora tale eventualità sia stata prevista nel preventivo presentato in sede di nomina.
Da un punto di vista pratico, il compenso dell’amministratore varia dalle dimensioni del palazzo, dalla presenza del servizio di portineria o del giardino e dal numero di condomini; pertanto, non è possibile fornire un’indicazione di massima su quale sia il compenso annuale.
Riassumendo, il compenso dell’amministratore è così composto:
- 16. Le responsabilità dell’amministratore di condominio
La responsabilità dell’amministratore può essere civile e penale (per la responsabilità penale, vedasi paragrafo 18, lett. c).
L’amministratore risponde per responsabilità contrattuale verso i condomini in forza del rapporto di mandato. In buona sostanza, è responsabile in caso di inadempimento degli obblighi gravanti su di lui, si pensi alla tenuta della contabilità, ai rapporti con i fornitori, alla vigilanza e custodia dei beni comuni e via discorrendo. Ad esempio, l’amministratore che non agisca esecutivamente contro i morosi, come disposto dall’art. 1129 c. 9 c.c., è responsabile nei confronti del condominio per l’inadempimento dei doveri derivanti dal suo incarico. La responsabilità scatta sia in caso di una condotta attiva connotata da colpa che di una mera omissione, se da essa è scaturito un pregiudizio economico.
Il termine prescrizionale entro cui esercitare l’azione di responsabilità contro l’amministratore è decennale, visto che si rientra nella responsabilità per inadempimento.
Proprio in ragione della possibile responsabilità a cui va incontro l’amministratore, gli è fatto obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa, che copra la responsabilità civile per eventuali danni derivanti dell’espletamento dell’incarico, tanto che l’assemblea può subordinare la nomina alla sottoscrizione di un’assicurazione (art. 1129 c. 3 c.c.).
In caso di danni ai terzi, rispondono tutti i condomini che, eventualmente, avranno azione di rivalsa verso l’amministratore, in virtù del rapporto contrattuale, qualora il danno sia dipeso da un suo inadempimento. Infatti, l’amministratore di condominio ha il compito di provvedere alla gestione delle cose comuni, ma anche alla loro custodia, egli, quindi, è gravato da un obbligo di vigilare affinché non rechino danni ai terzi o ai condomini (Cass. 25251/2008).
- 17. Albo amministratori di condominio
Attualmente, non esiste ancora un Albo degli amministratori di condominio, in quanto quella di amministratore non è una professione ordinistica (come l’avvocato, ad esempio). Da tempo si parla della possibilità di istituire un albo, ma tale intenzione non si è ancora concretizzata.
L’attività di amministratore può farsi rientrare tra le professioni non organizzate (legge 4/2013). La legge rinvia al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il compito di elencare le associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi. Come abbiamo già detto, sul sito del Ministero sono indicate le associazioni di riferimento degli amministratori di condominio.
Casistica
Di seguito, si fornisce risposta ad alcuni dei quesiti più comuni.
A. L’amministratore condominiale può andare in ferie?
Come abbiamo visto, l’amministratore è un libero professionista, pertanto, è libero di andare in vacanza, ad esempio, nel periodo festivo. Egli, in quanto mandatario della compagine condominiale, è gravato dall’obbligo giuridico di comportarsi con diligenza. Pertanto, qualora decida di assentarsi, è tenuto a fornire un recapito proprio o di un eventuale sostituto a cui i condomini possano rivolgersi in caso di bisogno.
B. L’amministratore può nominare un sostituto?
L’art. 1129 c. 6 c.c. ammette la possibilità per l’amministratore di nominare un vicario, la norma dispone che:
|